Quali sono le aliquote di contribuzione al Fondo per l'adeguamento delle pensioni stabilite dal DPR 118/1964 e come si ripartiscono tra datori di lavoro e lavoratori?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 118/1964 modifica la misura dei contributi destinati al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, portandola al 19% delle retribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 1964. Questa aliquota si ripartisce tra i due soggetti obbligati: il datore di lavoro versa il 12,65% mentre il lavoratore contribuisce con il 6,35%. La norma riguarda tutti i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti soggetti al sistema previdenziale gestito dall'INPS. L'aliquota complessiva del 19% include già un'addizionale temporanea dello 0,20% prevista da una precedente legge del 1961. Si tratta di una modifica amministrativa dei contributi previdenziali che incide direttamente sulla busta paga dei lavoratori e sui costi del personale per le aziende, richiedendo l'adeguamento dei sistemi di calcolo retributivo e dei versamenti all'ente previdenziale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1964, n. 118
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 118/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1964, n. 118
## Modifica della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e
dai lavoratori al Fondo adeguamento pensioni.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 21 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , che prevede la possibilità di modificare, mediante decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dello art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 24 gennaio 1964; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1964, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato nella misura del 19 per cento delle retribuzioni, di cui il 12,65 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,35 per cento a carico del lavoratore. L'aliquota del 19 per cento anzidetta è comprensiva dell'addizionale temporanea dello 0,20 per cento delle retribuzioni prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1964 SEGNI BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 52. - VILLA
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Il DPR 118/1964 è il riferimento normativo per la determinazione delle aliquote contributive al Fondo adeguamento pensioni, disciplinando la ripartizione tra contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Commercialisti e responsabili paghe lo consultano per il corretto calcolo dei contributi previdenziali INPS, della base imponibile retributiva e degli obblighi di versamento, in relazione alla previdenza sociale obbligatoria e all'adeguamento periodico delle prestazioni pensionistiche.
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