Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1189/1951
Aumento dei contributo dovuto, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1940, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Qual è l'importo dell'aumento del contributo statale all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani stabilito dal DPR 1189/1951 e da quando decorre?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1189/1951 aumenta il contributo annuo che lo Stato deve versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, portandolo da 30 milioni di lire a 60 milioni di lire annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52. Questo aumento si basa sulla facoltà di revisione biennale prevista dalla legge originaria del 1930, che collegava l'importo del contributo al gettito delle tasse di bollo sulle quietanze per abbonamenti a giornali, riviste e inserzioni pubblicitarie. Il decreto riconosce che il gettito di queste tasse di bollo ha subito un notevole e costante incremento, giustificando così il raddoppio della dotazione. Per i commercialisti e gli enti interessati, questo rappresenta un esempio di come i contributi pubblici a favore di enti di previdenza possono essere rivisti periodicamente in base a parametri economici oggettivi, in questo caso il gettito fiscale da specifiche imposte di bollo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1189
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1189/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1189
## Aumento dei contributo dovuto, ai termini dell'art. 4 della legge 7
aprile 1940, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 aprile 1930, n. 456 , con la quale in relazione al gettito delle tasse di bollo sulle quietanze per abbonamenti a giornali, riviste ed altre stampe e sulle inserzioni pubblicitarie, è stato istituito un contributo statale annuo a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, soggetto a revisione ogni biennio; Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242 , con i quali il contributo statale al predetto Istituto, determinato in L. 1.000.000 annuo con la legge 7 aprile 1930, n. 456 , venne successivamente aumentato a L. 2.000.000 ed a L. 4.000.000 annue; Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801 , col quale detto contributo statale veniva ulteriormente aumentato a L. 30.000.000 annui, ferma restando la facoltà dello Stato di provvedere alla revisione biennale in relazione all'incremento delle anzidette tasse di bollo; Considerata l'opportunità di provvedere alla revisione del contributo predetto, in base alla facoltà di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948 citato, e tenuto conto del notevole e costante incremento del gettito delle tasse di bollo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta: Il contributo annuo dovuto dallo Stato, à termini dell' art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 , a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nella misura di L. 30.000.000 in virtù dell' art. 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 801 , è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 a L. 60.000.000 annui, in relazione allo incremento verificatosi nel gettito delle tasse di bollo sulle quietanze contemplate dagli articoli 59 e 87 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 107. - FRASCA
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Il DPR 1189/1951 riguarda i contributi statali agli enti di previdenza, in particolare la previdenza dei giornalisti, e si collega alle tasse di bollo su abbonamenti e inserzioni pubblicitarie secondo il regio decreto 3268/1923. Professionisti che operano nel settore editoriale e della previdenza complementare consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di finanziamento pubblico degli istituti di previdenza e la revisione biennale dei contributi in base al gettito fiscale.
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