Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 120/2017

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135)

Pubblicato: 07/08/2017 In vigore dal: 13/06/2017 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto e la finalità del DPR 120/2017 sulla gestione delle terre e rocce da scavo?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 120/2017 è un regolamento che semplifica e riordina le regole per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di varie dimensioni. Si applica a tutte le attività di scavo, sia per piccoli che per grandi cantieri, inclusi quelli per la costruzione e manutenzione di infrastrutture e reti. Il regolamento distingue tra terre e rocce qualificate come sottoprodotti (e quindi non rifiuti) e quelle qualificate come rifiuti, prevedendo discipline diverse per ciascuna categoria. In pratica, l'obiettivo è razionalizzare l'utilizzo di questi materiali nel sito di produzione o il loro deposito temporaneo, garantendo al contempo adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria. Per le aziende e i committenti di lavori, questo significa procedure semplificate per la gestione dei materiali di scavo, con controlli efficaci ma meno burocratici rispetto al passato.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 120/2017 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 ## Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e, in particolare, l'articolo 8; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 ; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 , recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 e del 15 gennaio 2016; Visti gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell' articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ; Acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell' articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 febbraio 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni definitive del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell' articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. 2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .

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Il DPR 120/2017 è il riferimento normativo per la gestione semplificata di terre e rocce da scavo, sottoprodotti e rifiuti da cantiere, secondo i criteri della direttiva 2008/98/CE. Professionisti del settore costruzioni, ambientalisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le modalità di utilizzo nel sito di produzione, deposito temporaneo, bonifica dei siti e classificazione tra sottoprodotti e rifiuti.

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