Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 121/2019

Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129)

Pubblicato: 22/10/2019 In vigore dal: 06/08/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il DPR 121/2019 in materia di apparecchi a gas e quali sono gli obblighi per gli operatori economici?

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Il DPR 121/2019 è un regolamento che adegua la normativa italiana al Regolamento UE 2016/426, disciplinando la sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (caldaie, stufe, forni e simili). Si applica a tutti gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio questi apparecchi, inclusi fabbricanti, distributori e installatori. Il decreto integra la legge 1083/1971 sulla sicurezza del gas e stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza, le procedure di valutazione della conformità, gli obblighi di marcatura CE e la documentazione tecnica necessaria. In pratica, le aziende del settore devono garantire che gli apparecchi rispettino i requisiti di sicurezza, effettuare test di conformità, notificare gli organismi di valutazione competenti e mantenere tracciabilità della documentazione per la libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 121/2019 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2019, n. 121 ## Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (19G00129) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE che ha a sua volta provveduto alla codificazione ed abrogazione della direttiva 90/396/CEE ; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE ; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in particolare, l'articolo 35; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 , recante attuazione della delega di cui all' articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE ; Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonchè l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 , recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE . 2. Le disposizioni del presente decreto nonchè quelle della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 , integrano ed attuano il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/426 , nonchè nei connessi allegati I e II. La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della conformità degli apparecchi ed accessori, della notifica degli organismi di valutazione della conformità, della vigilanza del mercato dell'Unione, è contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III, IV e V. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note all'art. 1: - La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. - Il decreto legislativo del 21 febbraio 2019, n. 23 (Attuazione della delega di cui all' art. 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 , per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72. - Il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81. - La rubrica dell' art. 3, del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio»; - La rubrica dell' art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»; - La rubrica dell' art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; - La rubrica dell' art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Libera circolazione»; - La rubrica dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; - La rubrica dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni di fornitura del gas»; - Il Capo II del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Obblighi degli operatori economici»; - Il Capo III del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Conformità di apparecchi e accessori»; - Il Capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione della conformità»; - Il Capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 è intitolato: «Vigilanza del mercato dell'unione, controllo degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione»; - La rubrica dell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Procedura di valutazione della conformità per apparecchi e accessori»; - La rubrica dell'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Iscrizioni»; - La rubrica dell'Allegato V del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformità n. ...».

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