Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1215/1948

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".

Pubblicato: 12/10/1948 In vigore dal: 29/07/1948 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote di contribuzione al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali stabilite per l'anno 1948?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1215/1948 determina le misure dei contributi dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" per l'anno 1948, suddividendo l'anno in due periodi con aliquote diverse. Nel primo periodo, dal 1° gennaio fino all'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948, rimangono in vigore le aliquote dell'anno precedente (1947). Dal periodo di paga successivo al 31 luglio 1948, entrano in vigore nuove aliquote differenziate a seconda della categoria di lavoratori assicurati. Il decreto riguarda tutti i lavoratori soggetti a varie forme di assicurazione obbligatoria: invalidità, vecchiaia e superstiti (4%), disoccupazione involontaria (5%), tubercolosi (5%), oltre a specifiche categorie di impiegati pubblici con aliquote ridotte tra lo 0,55% e lo 0,70%. Le aliquote si applicano sulla retribuzione calcolata secondo i limiti stabiliti dalla normativa precedente del 1945. Per le aziende e i datori di lavoro, questo decreto rappresenta l'obbligo di versamento dei contributi secondo le nuove percentuali a partire dal secondo semestre 1948, con conseguenti implicazioni sulla gestione della busta paga e dei costi del personale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1215

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1215/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1215 ## Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 145, n. 177, relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426 , concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali"; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Viste le proposte del Comitato speciale del Fondo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I contributi dovuti per l'anno 1948 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , sono fissati: a) con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino all'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1048, nelle aliquote previste per l'anno 1947 dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426 ; b) con effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al 31 luglio 1948 nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 : 1) 4% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti; 2) 0,65% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; 3) 0,55% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,70% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 5% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; 6) 5% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 93. - VENTURA

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Il DPR 1215/1948 disciplina i contributi al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, interessando direttamente la gestione dei contributi previdenziali, l'assicurazione obbligatoria per invalidità-vecchiaia-superstiti, la disoccupazione involontaria e l'assicurazione contro la tubercolosi. Commercialisti e responsabili del personale devono applicare le aliquote differenziate per categoria di lavoratore e monitorare i periodi di vigenza delle diverse misure contributive.

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