Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1216/1948

Sospensione del versamento di parte dell'onere contributivo dovuto per l'anno 1948 per il "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".

Pubblicato: 12/10/1948 In vigore dal: 01/10/1948 Documento ufficiale

Quali aliquote contributive sono applicate al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" per l'anno 1948 e cosa prevede la sospensione del versamento?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1216/1948 stabilisce le aliquote ridotte per la riscossione dei contributi dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" nel 1948, sospendendo il versamento della differenza rispetto alle aliquote originariamente previste. Il decreto si applica a diverse categorie di lavoratori: quelli soggetti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (1,97%), i dipendenti dei servizi di telefonia (0,56%), del settore delle imposte di consumo (0,46%), delle esattorie (0,64%), oltre ai lavoratori assicurati per disoccupazione involontaria (3,74%) e tubercolosi (2,47%). La misura rappresenta un alleggerimento temporaneo dell'onere contributivo per le aziende e i datori di lavoro, che versano solo le aliquote ridotte indicate, mentre la riscossione della parte eccedente viene rinviata. Questo provvedimento, emanato nel contesto della ricostruzione post-bellica, aveva l'obiettivo di contenere i costi del lavoro durante il periodo di ripresa economica, pur mantenendo la copertura del sistema di previdenza sociale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1948, n. 1216

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1216/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1948, n. 1216 ## Sospensione del versamento di parte dell'onere contributivo dovuto per l'anno 1948 per il "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , relativo alla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 426 , concernente la determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1947 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali"; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Viste le proposte del Comitato speciale per il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I contributi dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", in base alle aliquote stabilite dall'articolo unico, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215 , sono riscossi nelle seguenti misure: 1) 1,97% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti; 2) 0,56% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; 3) 0,46% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,64% per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 3,74% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la disoccupazione involontaria; 6) 2,47% per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per la tubercolosi. La riscossione della differenza tra le aliquote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215 , e le aliquote suindicate, resta sospesa con effetto dalla data di decorrenza stabilita dall'articolo unico, lettera b), del decreto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 82. - GALLEANI

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