Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1238/1952
Integrazione della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Quali occupazioni presso gli aeroporti sono escluse dall'applicazione della limitazione dell'orario di lavoro secondo il DPR 1238/1952?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1238/1952 integra la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa, per le quali non si applica la limitazione dell'orario di lavoro prevista dal regio decreto-legge 692/1923. Il decreto aggiunge alla tabella una nuova categoria (voce n. 45) che riguarda gli operai addetti presso gli aeroporti, specificamente quelli impiegati alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto. Questa esclusione dalla limitazione oraria si basa sul presupposto che tali attività hanno carattere discontinuo e di semplice custodia, non richiedendo quindi un orario di lavoro continuativo. Tuttavia, il decreto prevede un'importante eccezione: l'Ispettorato del lavoro può accertare nei singoli casi l'inesistenza del carattere di discontinuità, escludendo così l'applicazione della norma quando il lavoro risulti effettivamente continuativo. Questa disposizione rappresenta un equilibrio tra le esigenze operative degli aeroporti e la tutela dei lavoratori, permettendo flessibilità organizzativa dove effettivamente necessaria.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1238
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1238/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1238
## Integrazione della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre
1923, n. 2657, concernente le occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , relativo alla, limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dei decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 ; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 , e successive modificazioni, concernente la tabella, delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il suddetto decreto n. 692; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 , è aggiunta la seguente voce n. 45: "Operai addetti presso gli aeroporti, alle pompe per, il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuato i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Arpy di Morgex, addì 10 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 45. - FRASCA
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Il DPR 1238/1952 è il riferimento normativo per le occupazioni discontinue e di semplice attesa presso gli aeroporti, in relazione alla limitazione dell'orario di lavoro e alle esenzioni previste dal regio decreto-legge 692/1923. Aziende aeroportuali e datori di lavoro consultano questa norma per comprendere l'applicabilità della disciplina oraria, il controllo dell'Ispettorato del lavoro e la classificazione delle mansioni di rifornimento carburanti e custodia.
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