Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 125/2025
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. (25G00133)
Quali sono i benefici economici riconosciuti al personale non direttivo e non dirigente dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024, e come funziona l'anticipazione durante la vacanza contrattuale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 125/2025 recepisce l'accordo sindacale che disciplina gli aspetti giuridici e i trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il periodo 2022-2024. L'accordo è stato sottoscritto il 20 febbraio 2025 da quattro organizzazioni sindacali rappresentative (CO.NA.PO., FNS CISL, UIL PA VV.F., CONFSAL VV.F.), mentre FP CGIL VV.F. non ha aderito. Il decreto prevede incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo, nonché istituti di trattamento economico accessorio, finanziati attraverso risorse stanziate dalle leggi di bilancio 2022, 2023, 2024 e 2025. Durante il periodo di vacanza contrattuale (tre mesi dopo la scadenza del triennio), il personale riceve un'anticipazione pari al 30% dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto della dinamica energetica; dopo ulteriori tre mesi, l'anticipazione sale al 50% dello stesso indice, cessando quando entreranno in vigore gli effetti economici dell'accordo per il triennio 2025-2027. Questa anticipazione rimane comunque entro i limiti delle risorse previste dalla legge di bilancio.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 125
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 125/2025
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 125
## Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio
2022-2024. (25G00133)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 »; Visti gli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 , che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 137 relativo alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 16 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 , relativo all'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n.121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025 , dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: - CO.NA.PO.; - FNS CISL; - UIL PA VV.F.; - CONFSAL VV.F. L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell' articolo 139, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ; Visti l' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , l' articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 , l' articolo 1, commi 27 , 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022 - 2024 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 136 , 137 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252 », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249: «Art. 136. (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico». 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.» «Art. 137. (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.» «Art. 139. (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.» - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 16 maggio 2024, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2024, n. 123. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2022, n. 191. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Si riporta il comma 609 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell' articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .245 245 Per l'incremento degli oneri di cui al presente comma vedi l' art. 1, comma 330, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l' art. 3, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 , e, successivamente, l' art. 1, commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213 .» - Si riporta il testo dell' articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 , recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 : «Art. 3. (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all' articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall' articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 . 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all' articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» - Si riportano i commi 27 , 28 e 347 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.»: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 , di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .» «28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 .» «347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all' articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonchè ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»: «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis). 121. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 .» Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 138 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 : «Art. 138. (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilità a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche; g) la reperibilità; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.»
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 125/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 125/2025 è il riferimento normativo per il trattamento economico, gli incrementi retributivi e gli istituti accessori del personale dei vigili del fuoco nel comparto sicurezza-difesa. Amministrazioni pubbliche, uffici del personale e sindacati consultano questo decreto per materie di negoziazione collettiva, oneri contributivi previdenziali, IRAP e copertura finanziaria degli accordi contrattuali triennali nel settore pubblico.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.