Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1273/1960

Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Pubblicato: 09/11/1960 In vigore dal: 28/08/1960 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il DPR 1273/1960 sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria?

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Il DPR 1273/1960 recepisce e rende obbligatorio l'accordo interconfederale del 15 gennaio 1957 sulla scala mobile delle retribuzioni, trasformando le clausole contrattuali in norme giuridiche uniformi applicabili a tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. La scala mobile è un meccanismo che adegua automaticamente i salari in base alle variazioni dell'indice nazionale del costo della vita, garantendo ai lavoratori una protezione dal potere d'acquisto. Il decreto stabilisce che i minimi di trattamento economico e normativo così definiti sono inderogabili, cioè non possono essere ridotti né dalle singole aziende né da accordi inferiori. Il meccanismo di variazione della contingenza si basa sull'articolo 5 dell'accordo del 21 marzo 1951, che definisce come l'indennità di contingenza deve essere calcolata e aggiornata periodicamente in relazione all'andamento dei prezzi al consumo.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1273

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1273/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1273 ## Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo 15 gennaio 1957, e relative tabelle, per la scala mobile delle retribuzioni, stipulato tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Confederazione Generale della Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti l'art. 5 dell'accordo 21 marzo 1951 per il meccanismo di variazione della contingenza secondo l'indice nazionale del costo della vita e la tabella relativa all'importo della indennità di contingenza atto alla entrata in vigore dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni, allegati al predetto accordo; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 29 del 28 gennaio 1960, n. 27 del 19 febbraio 1960 e n. 75 del 16 aprile 1960, degli atti sopra indicati; depositati presso il Ministro del lavoro della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto, nonchè alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'art. 5 e della tabella indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 110. - VILLA

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