Quali sono gli importi del contributo per l'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti stabiliti per il 1958?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1294/1958 disciplina i contributi obbligatori per l'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti per l'anno 1958. Il contributo viene calcolato per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame nelle aziende condotte da coltivatori diretti. L'importo varia a seconda della provincia in cui è ubicata l'azienda, seguendo una ripartizione territoriale che riflette le diverse condizioni economiche delle regioni italiane. Il decreto stabilisce tre diverse aliquote contributive: 24 lire per le province indicate nella tabella A (province con maggiore capacità contributiva), 18 lire per le province della tabella B (province intermedie) e 12 lire per le rimanenti province (province con minore capacità contributiva). Questo sistema differenziato rappresenta un approccio equitativo che tiene conto delle disparità economiche territoriali, garantendo protezione sanitaria ai coltivatori diretti secondo la loro effettiva capacità di contribuzione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1294
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1294/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1294
## Misure per il 1958 del contributo di cui all'art. 22, lettera b),
della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 22, lettera b) , e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell' art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Sentita la Commissione centrale di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera 14, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , è stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie: nella misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella A;, nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella B; nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.
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Il decreto riguarda i contributi previdenziali e assicurativi per coltivatori diretti, disciplinando l'obbligo di assicurazione contro le malattie secondo quanto previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per determinare i contributi dovuti dalle aziende agricole gestite da coltivatori diretti, considerando la ripartizione territoriale e le aliquote differenziate per provincia. La normativa si inserisce nel sistema di previdenza sociale agricola e rappresenta un elemento rilevante per la gestione amministrativa e contabile delle aziende agricole.
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