Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1306/1952

Modificazione dell'art. 73 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro.

Pubblicato: 18/10/1952 In vigore dal: 19/09/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 1306

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1306/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 1306 ## Modificazione dell'art. 73 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 12 e seguenti del Codice civile ; Visto lo statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, approvato col proprio decreto 4 novembre 1951, n. 1248; Visto l'art. 20 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, approvato col decreto Ministeriale 24 marzo 1948; Visti gli estratti autentici - in data 12 maggio 1952, numeri di repertorio 57458 e 57457 per notaio Raffaello Napoleone - dei verbali delle sedute dei Consigli di amministrazione del Fondo pensioni predetto e della Banca nazionale del lavoro che hanno rispettivamente deliberato in data 31 gennaio e 28 febbraio 1952 di prorogare al 15 ottobre 1952 il termine di sei mesi previsto dall'art. 73 del sopracitato statuto del Fondo pensioni stesso; Vista l'istanza 13 maggio 1952, con la quale il presidente del Fondo suddetto chiede la modifica dello statuto in conformità delle predette delibere; Ritenuta la opportunità della modifica statutaria predetta negli interessi degli iscritti al Fondo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. È approvata la delibera adottata in data 31 gennaio 1952 dal Consiglio di amministrazione del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con la quale il termine di sei mesi indicato dall'art. 73 dello statuto del Fondo predetto è prorogato al 15 ottobre 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1952 EINAUDI RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 124. - CARLOMAGNO

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