Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1324/1955

Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Pubblicato: 04/01/1956 In vigore dal: 24/10/1955 Documento ufficiale

Quale contributo devono versare i datori di lavoro agricoli per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria secondo il DPR 1324/1955?

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Il DPR 1324/1955 stabilisce la misura del contributo obbligatorio che i datori di lavoro del settore agricolo devono versare per garantire l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei loro lavoratori. La norma si applica al primo anno di attuazione del regolamento esecutivo del titolo III della legge 264/1949, che disciplina la protezione sociale dei lavoratori agricoli. Il contributo è fissato in lire 21,60 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da salariati fissi, braccianti o compartecipanti, calcolato secondo le modalità già previste dal regio decreto-legge 2138/1938. Questa disposizione rappresenta un obbligo contributivo specifico per il settore agricolo, distinto da altri settori, e richiede ai datori di lavoro di documentare accuratamente le giornate di lavoro per il corretto calcolo dei versamenti dovuti agli enti previdenziali competenti.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1324

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1324/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1324 ## Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ; Visto l' art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378 ; Visti gli articoli 17, comma quinto , e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 Per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264 , il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria, è determinato nella misura di lire 21,60 per ogni giornata di lavoro di salariato fisso, bracciante o compartecipante, accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e successive modificazioni.

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Il DPR 1324/1955 è il riferimento normativo per i contributi previdenziali agricoli, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e gli obblighi contributivi dei datori di lavoro agricoli. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per determinare i versamenti dovuti, le modalità di accertamento delle giornate lavorative e la corretta applicazione della normativa previdenziale nel settore agricolo, in relazione anche alle disposizioni del regio decreto-legge 2138/1938.

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