Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1325/1955

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1955 dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Pubblicato: 04/01/1956 In vigore dal: 24/10/1955 Documento ufficiale

Quale percentuale di contributo è stata fissata per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per l'anno 1955?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1325/1955 determina il contributo che i datori di lavoro devono versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La norma stabilisce che tale contributo è fissato nella misura del 2,90 per cento della retribuzione dei lavoratori, calcolato secondo i limiti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218. Questo decreto riguarda tutti i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria e rappresenta un onere contributivo a loro carico. Il contributo viene calcolato sulla base della retribuzione lorda del dipendente, entro i massimali stabiliti dalla normativa di riferimento. Si tratta di un adempimento obbligatorio che i datori di lavoro devono rispettare per garantire la copertura assicurativa dei propri dipendenti in caso di perdita involontaria del posto di lavoro.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1325

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1325/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1325 ## Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1955 dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vinto l' art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ; Visto l' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378 ; Visti gli articoli 17, comma secondo , e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il contributo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinato nella misura del 2,90 per cento della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dagli articoli 17, comma primo , e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 .

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