Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1338/1961

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, recante le norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Pubblicato: 30/12/1961 In vigore dal: 14/12/1961 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal DPR 1338/1961 al sistema pensionistico dei dirigenti di aziende industriali?

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Il DPR 1338/1961 modifica il precedente decreto del 1955 n. 914, che disciplinava l'attuazione della legge sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali del 1953. Le modifiche riguardano il calcolo e l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, in particolare le pensioni di vecchiaia, invalidità e le prestazioni ai superstiti. Il decreto stabilisce che la pensione annua vitalizia sia calcolata come frazione dell'80% della retribuzione media annua dell'intero periodo contributivo, con un massimo di 30/30esimi (uno per ogni anno di contribuzione). Per le pensioni di invalidità, il decreto introduce coefficienti di maggiorazione in base all'età del dirigente al momento dell'insorgenza dell'invalidità, garantendo comunque un minimo di prestazione (10/30esimi per invalidità tra il 50-80%, 15/30esimi per invalidità superiore all'80%). Il decreto regola anche le prestazioni indirette ai superstiti (coniuge, figli, genitori), le condizioni di reversibilità delle pensioni, la possibilità per i dirigenti dimissionari di continuare i versamenti volontari, e le modalità di finanziamento del Fondo assistenza attraverso lasciti, donazioni e proventi di penalità.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1338

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1338/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. 1338 ## Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, recante le norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , e le successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 La lettera a) del primo comma dell'art. 10, l'art. 12, il primo comma dell'art. 15, il terzo comma dell'art. 18, l'art. 24, il secondo comma dell'art. 31, il secondo comma dell'art. 35, l'ultimo comma dell'art. 36 e l'art. 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 686 , sono sostituiti dai seguenti: Art. 10 (1° comma). - a) una pensione annua, vitalizia, erogabile in 13 mensilità, reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo per quanti sono gli anni di contribuzione, con un massimo di 30/30simi. Art. 12. - L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione media annua dell'intero periodo contributivo, quanti sono gli anni di contribuzione ed è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A allegata alle presenti norme quando, alla data di insorgenza della invalidità, il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia. In ogni caso è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80% e di 15/30simi se di grado superiore all'80%. Art. 15 (1° comma). - in caso di morte di dirigente in attività di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto e abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi e agli affiliati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza di coniuge ed orfani, ai genitori o agli adottanti o agli affilianti viventi a carico, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo art. 16. Art. 18 (3° comma). - Non hanno diritto a pensione il coniuge superstite ed i figli quando il matrimonio abbia avuto luogo dopo il collocamento in pensione del dirigente. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo il conseguimento della pensione da parte del dirigente. Le pensioni di invalidità sono tuttavia reversibili quando il matrimonio, il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65° anno di età, se uomo, o del 60°, se donna. Art. 24. - Il dirigente dimissionario o licenziato, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, ha la facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni di cui alle presenti norme, purchè tale facoltà sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego. La misura di tali versamenti, comprensivi anche della quota, già a carico dell'azienda, deve essere non superiore a quella dell'ultimo anno di servizio e non inferiore al minimo in vigore al momento della cessazione della contribuzione obbligatoria, con facoltà per il dirigente di adeguare i versamenti volontari in proporzione delle variazioni eventualmente intervenute tra il minimo di contribuzione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto e quello vigente alla, data dei singoli versamenti, a norma dell' art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 . Art. 31 (2° comma). - Al "Fondo assistenza" sono attribuite le seguenti entrate: a) lasciti, donazioni, erogazioni, etc. b) il 50% dei proventi netti delle penalità previste dall' art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; c) il provento dei conti individuali non richiesti dagli aventi diritto a termini dell'art. 22 e il 25% del provento dei conti individuali intestati ai dirigenti deceduti senza lasciare superstiti aventi diritto a prestazioni; d) eventuali assegnazioni a fronte di particolari esigenze, contenute, in ogni caso, entro il limite massimo del 5% dell'incremento annuo del Fondo di riserva tecnica, generale; e) gli interessi sulle disponibilità del Fondo nella misura indicata al capoverso dell'art. 7; f) i redditi patrimoniali delle attività di pertinenza del Fondo medesimo. Art. 35 (2° comma). - Conseguentemente, per gli iscritti di cui al comma precedente, i minimi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 sono unificati nella misura di 10/30simi. Art. 36 (ultimo comma). - Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto d'impiego anteriormente alla data del 1 settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di 10 anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto della, entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni sono commisurate alla retribuzione desunta dai contributi dell'ultimo anno salvo, ove questi siano inferiori al minimo per il 1954 di cui all' art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto. Art. 38. - La media delle retribuzioni da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti con anzianità contributiva anteriore alla data del 15 gennaio 1954, effettuata, sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo successivo al 1 gennaio 1954.

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