Quali sono i contributi unificati determinati dal DPR 1366/1954 per il settore agricolo nell'anno 1954?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1366/1954 stabilisce i contributi obbligatori che i datori di lavoro agricoli devono versare per l'anno 1954 relativamente a diverse forme di protezione sociale dei lavoratori. Il decreto si applica specificamente al settore agricolo e riguarda i contributi per assicurazioni contro malattie, invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché per la tubercolosi e l'assistenza agli orfani. La normativa include anche i contributi per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, rappresentando un sistema unificato di protezione sociale nel comparto agricolo. Le misure esatte dei contributi sono indicate in una tabella allegata al decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, garantendo così uniformità nell'applicazione su tutto il territorio nazionale. Questo decreto rappresenta un momento importante nella storia della previdenza sociale italiana, consolidando in un unico atto normativo i diversi contributi agricoli precedentemente disciplinati da normative separate.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1954, n. 1366
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1366/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1954, n. 1366
## Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno
1954.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto l' art. 17, comma quinto , e l' art. 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 220 ; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 944 ; Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 I contributi dovuti per l'anno 1954 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1366/1954 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 1366/1954 è il riferimento normativo per i contributi unificati in agricoltura, disciplinando obblighi contributivi per malattie, invalidità, vecchiaia, superstiti e assegni familiari. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per determinare i carichi contributivi nel settore agricolo, considerando le specificità della previdenza sociale agricola e la tutela delle lavoratrici madri secondo la normativa dell'epoca.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.