Quale aumento percentuale delle pensioni prevede il DPR 1403/1957 per gli addetti ai servizi di trasporto in concessione?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce un aumento del 12% delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza destinato ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. L'aumento si applica a tutte le pensioni già in godimento alla data del 31 dicembre 1957 e rappresenta l'adeguamento automatico previsto dalla legge quando gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni del costo della vita raggiungono la soglia del 12% rispetto alle retribuzioni vigenti al 1° gennaio 1952. Questo meccanismo di rivalutazione era stato escluso dal calcolo pensionistico fino al raggiungimento del limite percentuale stabilito. L'aspetto rilevante è che l'aumento delle pensioni deve essere finanziato esclusivamente attraverso i contributi già versati sui maggiori compensi derivanti dall'inflazione, senza incrementare l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro o dei lavoratori.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1403
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1403/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1403
## Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione; Considerato che gli aumenti retributivi intervenuti per effetto delle variazioni del costo della vita, rispetto alle retribuzioni vigenti al 1 gennaio 1952 - sinora esclusi dal calcolo della pensione in conformità dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 - hanno raggiunto, nel corrente anno 1957, il limite del 12% previsto per far luogo ad un generale aumento delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, ai sensi del precitato art. 20; Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 ; Ritenuto che alla variazione della misura delle pensioni deve provvedersi senza aumento dell'aliquota contributiva nei limiti dell'ammontare dei contributi afferenti le quote di retribuzione derivanti dagli aumenti del costo della vita; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione in godimento alla data del 31 dicembre 1957, sono aumentate del 12%.
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