Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1408/1954
Determinazione della misura definitiva del contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione dei bozzoli 1947.
Quale importo di contributo è stato determinato per i bozzoli prodotti nella campagna serica 1947?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1408/1954 stabilisce la misura definitiva del contributo statale destinato ai produttori di bozzoli per la campagna bacologica del 1947. Si tratta di un provvedimento che conclude un iter normativo iniziato nel 1948 con il decreto legislativo n. 662, il quale aveva previsto aiuti economici al settore della sericoltura italiana nel dopoguerra. Il contributo è fissato in Lire 61,0937 per chilogrammo di bozzoli freschi, al lordo della ritenuta che l'Ente nazionale serico avrebbe dovuto trattenere secondo le disposizioni della legge n. 187/1951. Questo importo rappresenta il riconoscimento economico definitivo per i produttori che avevano investito nella produzione serica durante quell'anno, dopo anni di attesa della determinazione ufficiale. Il decreto è stato emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura, previa consultazione della Commissione competente, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, garantendo così la legittimità dell'atto amministrativo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1954, n. 1408
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1408/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1954, n. 1408
## Determinazione della misura definitiva del contributo previsto
dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
662, a favore della produzione dei bozzoli 1947.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947; Vista la legge 13 marzo 1951, n. 187 , contenente norme interpretative ed integrative del suddetto decreto legislativo; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261 , recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 ; Visto il decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124 , contenente ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte dal già citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 ; Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7, del sopramenzionato decreto legislativo n. 662; Sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 È determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall' art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187 , la misura del contributo di cui all' art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.
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