Quali sono le aliquote del diritto per il traffico di perfezionamento applicabili alle merci esportate verso la Grecia secondo il DPR 1436/1971?
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Il DPR 1436/1971 disciplina l'applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento sulle merci esportate dall'Italia verso la Grecia, in attuazione dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia. Il decreto stabilisce un sistema di aliquote progressive che aumentano nel tempo, commisurate ai dazi della tariffa doganale comune. Le aliquote sono fissate al 40% a partire dal 15 settembre 1967, al 50% dal 1 gennaio 1969 e al 60% dal 1 luglio 1970, calcolate sulla base dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune o nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti siderurgici. Questo sistema progressivo riflette l'avvicinamento graduale della Grecia alle condizioni commerciali della Comunità europea. La normativa riguarda principalmente le aziende esportatrici italiane che beneficiano del regime di perfezionamento passivo, consentendo loro di esportare merci verso la Grecia con una tassazione doganale ridotta rispetto ai dazi ordinari, favorendo così gli scambi commerciali nell'ambito dell'associazione greco-comunitaria.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. 1436
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1436/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971, n. 1436
## Applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento relativo
alle merci esportate verso la Grecia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854 , concernente l'esecuzione della convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.; Visto l'allegato I del citato accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtù dell'art. 15 dell'accordo stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687 , concernente la applicazione del diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia; Viste le decisioni del Consiglio di associazione numero 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970, relative all'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti; Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639 ; Visto l'art. 3 della citata legge 28 giugno 1962, n. 1002 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di associazione; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687 , è commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in conformità con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970: 40%, a decorrere dal 15 settembre 1967; 50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969; 60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.
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Il DPR 1436/1971 è il riferimento normativo per il traffico di perfezionamento verso la Grecia, disciplinando diritti doganali, tariffa doganale comune e regimi di esportazione agevolata. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a dazi all'esportazione, accordi di associazione commerciale e operazioni di perfezionamento passivo con paesi terzi associati alla CEE.
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