Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 144/2003
Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2003, n. 144
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 144/2003
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2003, n. 144
## Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il
personale della carriera diplomatica relativamente al servizio
prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell' articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ; Visto l' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Viste le disposizioni di cui all' articolo 112, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale; Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114 , di recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2002 , recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nel testo introdotto dall' articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 ; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069 , e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell' articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall' articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 ; Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi dell' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni - in data 15 aprile 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL - coordinamento esteri; Visto l' articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ; Visto l' articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e l' articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 aprile 2003, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall' articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , previa verifica delle compatibilità finanziarie la predetta ipotesi di accordo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione, decorrenza e durata 1. Ai sensi dell' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall' articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , il presente decreto disciplina, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni riguarda l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. - La legge 28 luglio 1999, n. 266 , reca la «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura». - Si riproduce il testo dell' art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come sostituito dall' art. 14 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000 : «Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilità; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità: a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonchè in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114 , reca il recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2002, reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell' art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nel testo introdotto dall' art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 ». - Si riporta il testo dell' art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2002 ): «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall' art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell' art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell' art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all' art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 , sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituita dall' art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 . 7. Ai sensi dell' art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonchè degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali». - Si riporta il testo dell' art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 ): «Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di quanto disposto dall' art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall' art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001 , le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". 2. Le risorse previste dall' art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995 . A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all' art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall' art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , per la progressiva attuazione del disposto di cui all' art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 , sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell' art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonchè degli enti di cui all' art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall' art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività. 5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca". 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 , sono incrementate di Euro 1.640.000 e di Euro 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999 , istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse». Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall' art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 , è riportato nelle note alle premesse.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 144/2003 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 2003
Direttiva 2003/48/CEE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di in…
Risoluzione AdE 306898
Approvazione dello schema di modello con note illustrative per l’applicazione della diret…
Provvedimento AdE 143
Codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, del Prelievo erariale…
Risoluzione AdE 269
Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in…
Circolare 344
Abilitazione all'attività di verificazione periodica dei misuratori fiscali (registratori…
Circolare 301552