Quali sono gli importi dei contributi previdenziali che i datori di lavoro e i lavoratori marittimi devono versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo il DPR 1448/1962?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1448/1962 aumenta i contributi previdenziali destinati alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, un ente che gestisce la previdenza e le pensioni dei lavoratori del settore marittimo. Il decreto stabilisce che a partire dalla sua entrata in vigore, il datore di lavoro deve versare il 31% della retribuzione del lavoratore (fino al limite fissato dal DPR 5 aprile 1957), mentre il lavoratore stesso deve contribuire con il 9% della propria retribuzione entro lo stesso limite. Questo aumento era necessario perché gli importi precedenti, fissati dalla legge 1183/1960, si erano rivelati insufficienti a coprire i costi derivanti dai miglioramenti alle pensioni introdotti da quella stessa legge. L'obiettivo del decreto era garantire l'equilibrio tra le spese e le entrate della gestione previdenziale marinara, assicurando la sostenibilità del sistema pensionistico per i marittimi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962, n. 1448
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1448/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962, n. 1448
## Elevazione dei contributi da versare alla gestione speciale della
Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , recante miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara; Considerato che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , si sono rivelate inadeguate le aliquote contributive di cui al citato art. 9; Ritenuto che è necessario assicurare almeno l'equilibrio fra spese ed entrate della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara; Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall' art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 49. - VILLA
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Il DPR 1448/1962 disciplina i contributi previdenziali obbligatori per la Cassa nazionale per la previdenza marinara, interessando aliquote contributive, gestione speciale della previdenza e retribuzioni dei lavoratori marittimi. Datori di lavoro e consulenti del settore marittimo consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di versamento contributivo, i limiti retributivi e la ripartizione tra contributi datoriali e operai nel sistema previdenziale dei marittimi.
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