Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1451/1952
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), con sede in Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1952, n. 1451
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1451/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1952, n. 1451
## Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi (Sportass), con sede in Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469 ; Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 , con il quale la Cassa interna di previdenza, del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1948, n. 1362 , (registrato alla Corte dei conti addì 20 novembre 1948), con il quale la Cassa interna di previdenza del C.O.N.I. ha assunto la denominazione di "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass)" e ne è stato approvato lo statuto in vigore; Vista la delibera del Consiglio nazionale del Comitato Olimpico Nazionale italiano in data 16 dicembre 1951, che approva lo schema del nuovo statuto della Cassa, elaborato dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta: È approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) con sede in Roma, secondo il testo annesso al presente decreto, composto di n. 13 articoli, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1952 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 52. - PALLA
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