Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1452/1960

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Pubblicato: 09/12/1960 In vigore dal: 02/10/1960 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il DPR 1452/1960 in materia di retribuzioni dei lavoratori nelle imprese industriali?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1452/1960 recepisce e rende vincolanti gli accordi interconfederali stipulati nel 1954 tra le organizzazioni datoriali e sindacali, relativi al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni nei settori industriali. Il decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle imprese industriali per le quali erano stati sottoscritti gli accordi interconfederali, includendo anche disposizioni specifiche per la zona di Trieste e la Regione Siciliana. La normativa stabilisce minimi di trattamento economico e normativo che risultano inderogabili, cioè non possono essere ridotti nemmeno per accordo tra le parti, garantendo così una protezione minima uniforme a livello nazionale. Il decreto rappresenta un intervento dello Stato volto a trasformare accordi sindacali in norme giuridiche cogenti, operando una sorta di "estensione erga omnes" dei benefici contrattuali a tutti i lavoratori del settore industriale, indipendentemente dall'adesione alle organizzazioni firmatarie.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1452

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1452/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1452 ## Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, stipulato tra, la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 26 giugno 1954 relativo alla zona di Trieste; Visto l'accordo 28 luglio 1931, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954; Visto l'accordo 15 ottobre 1954-1 sulla decorrenza delle aliquote riproporzionate; Visto l'accordo 10 novembre 1951 relativo alle quote mensili di contingenza; Visto l'accordo 23 novembre 1954 relativo alla misura della indennità giornaliera di contingenza; Visto l'accordo 23 novembre 1954 per l'applicazione dei conglobamento alla Regione Siciliana; Tutti stipulati dalle medesime confederazioni sindacali di cui all'accordo 12 giugno 1954; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 27 del 19 febbraio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quali sono stati stipulati gli accordi interconfederali 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, 26 giugno 1954 relativo alla, zona di Trieste, 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo 12 giugno 1954, 15 ottobre 1954 sulla decorrenza delle aliquote, riproporzionate, 10 novembre 1954 relativo alle quote mensili di contingenza, 23 novembre 1954 relativo alla misura dell'indennità giornaliera di contingenza, 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla REgione Siciliana, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 9. - VILLA

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