Quale importo di contributo ordinario stabilisce il DPR 1478/1957 a favore dell'Istituto professionale femminile di Bologna?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1478/1957 modifica l'entità del contributo ordinario che il Ministero della pubblica istruzione eroga all'Istituto professionale femminile di Bologna, precedentemente istituito con DPR 28 gennaio 1953, n. 736. La norma si applica specificamente a questo istituto scolastico e riguarda il finanziamento statale destinato al suo funzionamento ordinario. Il decreto fissa il nuovo importo del contributo in Lire 33.370.000, con decorrenza dal 1° ottobre 1957. Questa modifica era necessaria per adeguare il finanziamento ai miglioramenti economici concessi al personale statale negli anni precedenti, garantendo così che l'istituto disponesse di risorse sufficienti per mantenere i servizi e il personale in linea con gli standard nazionali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1478
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1478/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1478
## Modificazione del contributo ordinario a favore dell'Istituto
professionale femminile di Bologna.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736 , con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Bologna; Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 1 ottobre 1957 il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736 , a favore dell'Istituto professionale femminile di Bologna è fissato in L. 33.370.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1957 GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 282. - RELLEVA
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Il DPR 1478/1957 riguarda il finanziamento ordinario di enti pubblici e istituti scolastici, con riferimento alle competenze del Ministero della pubblica istruzione e alle procedure di adeguamento dei contributi statali. La norma è rilevante per chi gestisce bilanci di enti pubblici, in quanto esemplifica i meccanismi di revisione dei trasferimenti ordinari dello Stato in base alle variazioni dei costi del personale e delle condizioni economiche generali.
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