Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 1491/1961
Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
Quali sono le funzioni del Comitato previsto dal DPR 1491/1961 in materia di garanzie assicurative alle esportazioni?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1491/1961 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sistema di garanzie assicurative per i crediti alle esportazioni di merci e servizi, nonché per i lavori eseguiti all'estero e l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. La normativa affida a un apposito Comitato, la cui composizione è definita dalla legge 635/1961, la responsabilità di sovrintendere all'assunzione e alla gestione delle garanzie assicurative per conto dello Stato. Questo Comitato opera sia nella composizione ordinaria per le garanzie previste dai titoli I e III della legge, sia in una composizione ridotta per la gestione del Fondo autonomo istituito dal titolo IV. In pratica, il Comitato rappresenta lo strumento attraverso il quale lo Stato italiano gestisce il rischio creditizio connesso alle operazioni di esportazione, proteggendo gli esportatori italiani da insolvenze di clienti esteri e da rischi politici e commerciali. Per le aziende esportatrici, questo significa poter accedere a uno strumento di protezione del credito gestito da un organismo pubblico dedicato, che valuta e autorizza le coperture assicurative secondo criteri stabiliti dalla normativa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1491/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491
## Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca
disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle
esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori
all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 40 della legge 5 luglio 1961, n. 636 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta: Art. 1 All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge 5 luglio 1961, n. 635 , sovraintende l'apposito Comitato, la cui composizione è stabilita dall'art. 9 della legge. Lo stesso Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, sovraintende anche alla gestione del Fondo autonomo istituito con il titolo IV della legge.
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Il DPR 1491/1961 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle garanzie alle esportazioni, assicurazione dei crediti all'export, finanziamento delle esportazioni e assistenza ai Paesi in via di sviluppo. Esportatori, banche e consulenti aziendali lo consultano per comprendere il ruolo del Comitato di gestione, la struttura del Fondo autonomo e le modalità di accesso alle coperture assicurative per operazioni commerciali internazionali.
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