Quali sono i limiti di retribuzione per il calcolo dei contributi previdenziali dei dirigenti di aziende industriali secondo il DPR 1566/1962?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1566/1962 stabilisce i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda annua su cui calcolare i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Questo decreto si applica specificamente ai dirigenti del settore industriale e rappresenta un aggiornamento dei limiti precedentemente fissati dal DPR 1157/1961. Il decreto fissa il limite minimo a L. 2.470.000 annue e il limite massimo a L. 7.026.500 annue, importi che servono come base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. Questi limiti sono stati successivamente aggiornati dal DPR 1805/1963, che ha portato il minimo a L. 3.120.000 e il massimo a L. 8.820.500 annue, dimostrando come la normativa sia stata soggetta a periodici adeguamenti per riflettere l'evoluzione economica.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1566
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1566/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1566
## Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e'
calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende
industriali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la delega di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80 , portante la proroga per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157 , portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157 , sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 17. - VILLA ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1805 , ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566 , sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue."
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Il DPR 1566/1962 è il riferimento normativo per la previdenza dei dirigenti industriali, disciplinando i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per determinare correttamente la base contributiva, gli obblighi previdenziali e l'applicazione delle norme sulla previdenza obbligatoria dei quadri dirigenti nel settore industriale.
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