Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1566/1962
Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1566
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1566/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1566
## Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e'
calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende
industriali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la delega di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80 , portante la proroga per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157 , portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157 , sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 17. - VILLA ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1805 , ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566 , sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue."
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