Cosa stabilisce il DPR 1586/1960 in materia di dazi doganali e accostamento alla tariffa esterna comune?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1586/1960 disciplina l'adeguamento dei dazi doganali della tariffa nazionale italiana a quelli della tariffa esterna comune, entrando in vigore dal 1° gennaio 1961. Si applica ai prodotti importati classificati secondo le voci tariffarie specificate in una tabella allegata al decreto, stabilendo i nuovi importi dei dazi che devono essere applicati a ciascuna categoria merceologica. Il provvedimento riguarda direttamente gli importatori, gli operatori del commercio estero e le aziende che effettuano operazioni doganali, in quanto modifica il regime tariffario temporaneo precedentemente in vigore. In pratica, le imprese che importano merci devono applicare i nuovi dazi indicati nella tabella allegata anziché quelli precedenti, con conseguenti effetti sui costi di importazione e sulla competitività dei prezzi. Il decreto rappresenta un passo verso l'armonizzazione tariffaria europea e tiene conto di numerosi accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (GATT, accordi bilaterali, Comunità europea del carbone e dell'acciaio), garantendo coerenza con gli impegni commerciali assunti a livello internazionale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1586
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1586/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1586
## Accostamento dei dazi doganali della tariffa nazionale a quelli della
tariffa esterna comune.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1 .077; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1950, n. 693 ; Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104; 24 dicembre 1959 , numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960 , n. 588; 30 giugno 1960 , n. 592; 17 settembre 1960 , n. 1220 e 20 dicembre 1960 , n. 1543 , che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso ai Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e da esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che da esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che da piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi Annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo Annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 silla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, per il parere sulla nuova tariffa, dei dazi doganali, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077, 6 marzo 1957, n. 68 e 21 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 gennaio 1961, per i prodotti compresi nelle voci della tariffa indicate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
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Il DPR 1586/1960 è il riferimento normativo per l'applicazione dei dazi doganali, la tariffa esterna comune e il regime tariffario temporaneo in Italia. Operatori doganali, importatori e consulenti commerciali lo consultano per classificazione tariffaria delle merci, accertamento doganale e conformità agli accordi GATT e agli impegni internazionali dell'Italia in materia di tariffe commerciali.
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