Quali sono le disposizioni del DPR 1655/1965 in materia di cittadini e enti della CEE rispetto alla normativa sul credito italiano?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1655/1965 rappresenta un provvedimento di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea, in particolare attuando quanto previsto dall'articolo 221 del Trattato CEE. Il decreto interviene sulla legge 7 marzo 1938, n. 141, che disciplinava la difesa del risparmio e la funzione creditizia in Italia, escludendo dalla sua applicazione i cittadini e gli enti appartenenti agli Stati membri della CEE. In pratica, il terzo comma dell'articolo 26 della legge del 1938 non si applica più nei confronti di soggetti comunitari, eliminando così una restrizione che poteva ostacolare la libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari tra i Paesi membri. Questo rappresenta un passo importante verso l'integrazione economica europea, permettendo ai cittadini e alle imprese comunitarie di operare in Italia senza le limitazioni previste dalla normativa nazionale sul credito, favorendo così la parità di trattamento e la libertà di stabilimento nel settore finanziario.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1655
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1655/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1655
## Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del Trattato
Istitutivo della C.E.E.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 221 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871 , concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.); Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge predetta; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141 , concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 82. - VILLA
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Il DPR 1655/1965 disciplina l'applicazione della normativa italiana sul credito e il risparmio rispetto ai cittadini e agli enti della CEE, operando un'eccezione alla legge 141/1938. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative alla libera circolazione dei capitali, al diritto di stabilimento comunitario e alle restrizioni creditizie nei rapporti con soggetti europei. Il decreto è rilevante per chi opera nel settore finanziario e creditizio in ambito internazionale comunitario.
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