Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 173/2001
Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2001, n. 173
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 173/2001
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2001, n. 173
## Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di
caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178 , che ha istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" ed ha disciplinato le onorificenze; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , ed in particolare l'articolo 14 in base al quale le caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze sono specificate in distinti allegati; Ritenuta l'opportunità di rivedere e aggiornare tali caratteristiche, consentendo peraltro l'uso delle attuali insegne fino al loro esaurimento; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 1. L'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , è sostituito dal seguente: "Art. 14. - Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all' articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178 , sono specificate nell'allegato al presente decreto.". 2. L'allegato al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , è sostituito dal seguente: "Allegato (previsto dall'articolo 14) A La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran Croce) è costituita da: 1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore patriae unitati, in quella inferiore civium libertati. La croce va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm 101 di altezza è verde bandiera con una lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i colori dell'Ordine; 2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella già descritta. La placca si porta sul petto a sinistra. Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine è appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei. Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1a classe per le Signore, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza. B La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) è costituita da: 1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1a classe; essa va portata al collo appesa adun nastro dei colori dell'Ordine di mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mm ciascuna, poste come sub A); 2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub A. La decorazione di 2a classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine. C La decorazione di 3a classe (Commendatore) consiste nella sola croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della 2a classe. Per le Signore, la decorazione di 3a classe è identica a quella descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine. D La decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale a quella di 3a classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto. La decorazione di 4a classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine. E La decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale a quella di 4a classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto. La decorazione di 5a classe per le Signore è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.". Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanaione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
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