Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1800/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

Pubblicato: 01/06/1962 In vigore dal: 26/12/1961 Documento ufficiale

Quali sono le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori delle scuderie di cavalli da corse al galoppo secondo il DPR 1800/1961?

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Il DPR 1800/1961 recepisce e rende cogenti le disposizioni del contratto collettivo nazionale stipulato il 14 luglio 1959 tra i proprietari di cavalli da corsa al galoppo e le associazioni di allenatori e il sindacato dei lavoratori dell'ippica. La normativa si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, stabilendo condizioni uniformi di lavoro e retributive per questa categoria professionale specifica. Il decreto trasforma le clausole contrattuali in norme inderogabili, garantendo minimi di trattamento economico e normativo che non possono essere modificati al ribasso nei singoli rapporti di lavoro. In pratica, gli elementi essenziali del contratto collettivo (retribuzioni minime, orari, ferie, previdenza) diventano obbligatori per tutti i datori di lavoro del settore, proteggendo i lavoratori da condizioni peggiori rispetto a quanto concordato a livello nazionale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1800

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1800/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1800 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 14 luglio 1959, per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, stipulato tra la Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo e l'Associazione Allenatori Alta Italia, la Associazione Allenatori Centro-Sud, il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica; Visto il verbale d'accordo in pari data per la determinazione dei nuovi minimi retributivi richiamato dal predetto contratto collettivo ed allo stesso allegato; Visto l'accordo collettivo in pari data, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, stipulato tra le medesime parti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 148 del 19 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, in data 6 luglio 1959, il contratto collettivo nazionale e l'accordo aggiuntivo, relativi ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al galoppo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale ed allo stesso allegate, del verbale di accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alle Corte dei conti, addì 4 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 17. - VILLA

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Il DPR 1800/1961 è il riferimento normativo per il trattamento dei lavoratori dipendenti nel settore ippico, specificamente per le scuderie di cavalli da corse al galoppo, e disciplina minimi retributivi e clausole contrattuali inderogabili. La normativa riguarda contratti collettivi nazionali, diritti dei lavoratori, previdenza sociale e rapporti di lavoro subordinato nel settore delle corse ippiche.

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