Quali sono i limiti di retribuzione su cui calcolare i contributi previdenziali per i dirigenti di aziende industriali secondo il DPR 1805/1963?
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Il DPR 1805/1963 stabilisce i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda annua su cui calcolare i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Questo decreto modifica i limiti precedentemente fissati dal DPR 1566/1962, portandoli rispettivamente a 3.120.000 lire (minimo) e 8.820.500 lire (massimo) annue. La norma si applica ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 967/1953, che disciplina il sistema previdenziale dei dirigenti industriali. Questi limiti rappresentano la base imponibile sulla quale calcolare i contributi obbligatori, garantendo un trattamento previdenziale proporzionato e standardizzato per questa categoria di lavoratori. Il decreto è stato successivamente aggiornato dal DPR 1693/1965, che ha innalzato i limiti a 3.510.000 e 9.867.000 lire annue con effetto dal 1° gennaio 1965, riflettendo l'adeguamento periodico per l'inflazione e i cambiamenti economici.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 1805
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1805/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 1805
## Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e'
calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende
industriali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1566 , portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566 , sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963 SEGNI LEONE - DELLE FAVE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 138. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 6 dicembre 1965, n. 1693 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805 , con effetto dal 1 gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue".
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Il DPR 1805/1963 è il riferimento normativo per i limiti di retribuzione imponibile ai fini contributivi per i dirigenti di aziende industriali, disciplinando l'applicazione della previdenza obbligatoria presso l'Istituto nazionale. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per il calcolo corretto dei contributi previdenziali, la determinazione della base imponibile e l'adeguamento periodico dei massimali retributivi secondo le variazioni economiche.
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