Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1805/1963
Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 1805
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1805/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 1805
## Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e'
calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende
industriali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1566 , portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566 , sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963 SEGNI LEONE - DELLE FAVE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 138. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 6 dicembre 1965, n. 1693 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805 , con effetto dal 1 gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue".
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