Quali sono le norme sulla previdenza e l'assistenza aziendale per i lavoratori della ceramica e degli abrasivi esposti a silicosi secondo il DPR 1843/1960?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1843/1960 recepisce e rende obbligatorio l'accordo nazionale del 2 aprile 1958 stipulato tra le associazioni industriali della ceramica e degli abrasivi e le federazioni sindacali dei lavoratori. Questo decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente nelle imprese del settore ceramico e degli abrasivi dove i lavoratori sono esposti al rischio di silicosi, una malattia professionale polmonare causata dall'inalazione di polveri di silice. Le norme previdenziali e assistenziali stabilite dall'accordo diventano inderogabili, cioè obbligatorie per tutte le aziende del settore, indipendentemente da accordi individuali o aziendali. In pratica, il decreto uniforma i trattamenti economici e normativi minimi garantendo protezione sociale specifica per i lavoratori esposti a questo rischio occupazionale, stabilendo diritti previdenziali e assistenziali che le aziende non possono ridurre o eliminare.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1843
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1843/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1843
## Norme sulla previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della
ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, dell'accordo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti costituiti per le attività per le quali e stato stipulato l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Le norme previdenziali e assistenziali così stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 85. - VILLA
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Il DPR 1843/1960 è il riferimento normativo per la previdenza e l'assistenza aziendale nel settore ceramico e degli abrasivi, disciplinando obblighi previdenziali, malattie professionali da silicosi e trattamenti assistenziali inderogabili. Consulenti del lavoro e responsabili HR lo consultano per verificare i diritti dei lavoratori esposti a rischi occupazionali, le clausole contrattuali uniformi e gli accordi nazionali vincolanti tra associazioni industriali e organizzazioni sindacali.
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