Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 2043/1963
Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
Quali sono i criteri e le categorie di beneficiari per l'indennizzo tedesco ai cittadini italiani perseguitati dal regime nazionalsocialista secondo il DPR 2043/1963?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 2043/1963 disciplina la ripartizione dei fondi versati dalla Repubblica Federale di Germania all'Italia in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, destinati a risarcire i cittadini italiani vittime di persecuzione nazionalsocialista. Il decreto si applica a coloro che furono deportati nei campi di concentramento per motivi di razza, fede o ideologia, indipendentemente dal luogo in cui si trovassero al momento della cattura. I beneficiari includono sia i deportati politici (resistenti, attivisti antifascisti, membri di partiti vietati, partecipanti a scioperi e manifestazioni di protesta) sia gli internati militari e i lavoratori coatti trasferiti nei campi per atti di resistenza o sabotaggio. In pratica, il decreto stabilisce sette categorie principali di aventi diritto: coloro che compirono atti di liberazione, chi svolse attività politica contraria al fascismo e all'occupazione tedesca, gli iscritti a partiti proibiti, i manifestanti e i protestatari, i partecipanti a scioperi, coloro catturati in rastrellamenti e rappresaglie, e le vittime di persecuzioni razziali. Aspetto rilevante è che il riconoscimento non dipende dal territorio italiano: la persecuzione poteva avvenire ovunque, e il decreto garantisce parità di trattamento tra tutte le categorie di vittime.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1963, n. 2043
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2043/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1963, n. 2043
## Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della
Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2
giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di
persecuzione nazionalsocialiste.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione , Visto l' art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 404 , relativa all'Accordo italo-germanico per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge sopraindicata; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze; Decreta: Art. 1 La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto. Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver: a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero, b) svolto attività politica, in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero, c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero, d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero, e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero, f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero, g) subito persecuzioni per ragioni razziali. Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 2043/1963 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 2043/1963 rappresenta il quadro normativo per l'applicazione dell'Accordo italo-germanico di riparazione morale, disciplinando i criteri di indennizzo per vittime di persecuzione nazionalsocialista, deportazione nei campi di concentramento e crimini di guerra. Professionisti che operano in materia di diritti delle vittime, risarcimenti internazionali e diritto della memoria consultano questo decreto per identificare le categorie di beneficiari, i presupposti della persecuzione razziale, politica e ideologica, e le modalità di ripartizione dei fondi di riparazione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.