Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 216/1951

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali".

Pubblicato: 12/04/1951 In vigore dal: 06/02/1951 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote di contribuzione al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali stabilite per l'anno 1950?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 216/1951 determina le misure dei contributi dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" per l'anno 1950, istituito precedentemente nel 1945. Il decreto fissa sei diverse aliquote percentuali applicate sulla retribuzione dei lavoratori, calcolate secondo i limiti stabiliti dalla normativa precedente. Ogni aliquota si applica a categorie specifiche di lavoratori in base al tipo di assicurazione o fondo di previdenza a cui sono obbligatoriamente iscritti: dall'assicurazione per invalidità e vecchiaia (1,97%), ai fondi per il personale dei servizi pubblici di telefonia (0,56%), fino all'assicurazione contro la tubercolosi (3,22%). Le aliquote rappresentano il contributo percentuale che deve essere versato sulla base imponibile della retribuzione, secondo le modalità già definite dalla normativa precedente. Questo decreto è rilevante per aziende e datori di lavoro dell'epoca in quanto definisce precisamente gli obblighi contributivi annuali e le percentuali da applicare alle buste paga dei dipendenti, permettendo il calcolo corretto dei versamenti al fondo.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951, n. 216

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 216/1951 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1951, n. 216 ## Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1948, n. 1216 ; Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I contributi, dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, numero 177 , sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 177: 1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 2) 0,56 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; 3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; 6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 95. - CARLOMAGNO

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