Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 2366/1963
Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie del Sud, Suedbahn) ed i rappresentanti dei portatori di obbligazioni e dei titoli e cedole della Compagnia stessa per regolare i rapporti derivanti dall'Accordo di Roma del 29 marzo 1923, firmato a Roma l'8 dicembre 1962 e degli annessi Accordi.
Qual è l'oggetto del DPR 2366/1963 e quali accordi internazionali disciplina?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 2366/1963 dà esecuzione a un accordo internazionale sottoscritto a Roma l'8 dicembre 1962 tra Italia, Austria, Jugoslavia, Ungheria e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (già Compagnia delle Ferrovie del Sud, Suedbahn), nonché i rappresentanti dei portatori di obbligazioni e titoli della società ferroviaria. L'accordo regola i rapporti finanziari derivanti dall'Accordo di Roma del 29 marzo 1923, che aveva riguardato la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete ferroviaria. Il decreto riguarda principalmente la risoluzione di questioni relative ai titoli obbligazionari e alle cedole emesse dalla società, in conformità alle disposizioni del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947. Contestualmente, il decreto dà esecuzione anche a un Protocollo firmato nella stessa data tra Italia, Austria e la Compagnia ferroviaria, specificamente dedicato al trattamento fiscale della società. Per le aziende e i professionisti coinvolti in questioni di diritto internazionale ferroviario e obbligazionario, questo decreto rappresenta il fondamento normativo per l'applicazione degli accordi multilaterali nel settore dei trasporti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 2366
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2366/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 2366
## Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia,
l'Ungheria e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico
(antica Compagnia delle Ferrovie del Sud, Suedbahn) ed i
rappresentanti dei portatori di obbligazioni e dei titoli e cedole
della Compagnia stessa per regolare i rapporti derivanti dall'Accordo
di Roma del 29 marzo 1923, firmato a Roma l'8 dicembre 1962 e degli
annessi Accordi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 , del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore ai sensi del suo articolo 15, all'Accordo tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie del Sud, Suedbahn) ed i rappresentanti dei portatori delle obbligazioni di detta Compagnia e dei titoli e cedole emessi dall'antica Compagnia delle Ferrovie del Sud, firmato a Roma l'8 dicembre 1962, nonchè agli Accordi previsti dall'art. 1 dell'Accordo stesso, avente per oggetto il regolamento dei rapporti finanziari derivanti dall'Accordo di Roma dei 29 marzo 1923 concernente la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia delle Ferrovie del Sud, in conformità a quanto previsto dall'Allegato XIV, paragrafo 15, del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947. Piena ed intera esecuzione è data, inoltre, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui al comma precedente, al Protocollo, firmato a Roma l'8 dicembre 1962 tra l'Italia, l'Austria e la Compagnia delle Ferrovie Danubio-Sava-Adriatico per il trattamento fiscale della Compagnia stessa.
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Il DPR 2366/1963 è il riferimento normativo per l'esecuzione di accordi internazionali in materia di società ferroviarie multinazionali, regolamento di obbligazioni transnazionali e trattamento fiscale di enti ferroviari. Consulenti specializzati in diritto internazionale, diritto ferroviario e questioni di debito obbligazionario storico lo consultano per comprendere i rapporti tra Stati e società di trasporto, nonché le implicazioni fiscali derivanti da accordi di pace post-bellici.
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