Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 254/1983
Regolamento di attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
Quali sono i requisiti che deve possedere una pubblicazione periodica per accedere ai contributi previsti dall'art. 25 della legge 416/1981?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 254/1983 disciplina le modalità di concessione dei contributi pubblici destinati alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. La norma si applica alle riviste e periodici che intendono richiedere finanziamenti statali e riguarda editori, direttori e responsabili di testate che operano nel settore editoriale culturale. Per accedere ai contributi, le pubblicazioni devono innanzitutto aver assolto gli obblighi previsti dalla legge 416/1981 (registrazione, deposito legale) e essere regolarmente registrate secondo la legge sulla stampa del 1948. La commissione valutante esamina il possesso di requisiti specifici: il carattere esclusivamente culturale della testata, il rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, la qualità metodologica dei contenuti, l'originalità degli apporti editoriali e l'autorevolezza degli autori e del comitato scientifico. Aspetto rilevante è che la valutazione considera anche l'ampiezza della bibliografia e la struttura complessiva della rivista, garantendo che i contributi vadano effettivamente a pubblicazioni di qualità elevata e non a semplici periodici commerciali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1983, n. 254
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 254/1983
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1983, n. 254
## Regolamento di attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n.
416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di
elevato valore culturale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ; Sentito il parere espresso dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell' art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo art. 5, si atterrà ai seguenti criteri: a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto; b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonchè della ampiezza del corredo bibliografico.
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Il DPR 254/1983 è il riferimento normativo per accedere ai contributi pubblici per pubblicazioni periodiche di valore culturale, disciplinando i criteri di valutazione del rigore scientifico, dell'esclusività culturale e della qualità editoriale. Editori e direttori di riviste lo consultano per comprendere i requisiti di registrazione, gli obblighi amministrativi secondo la legge 416/1981 e i parametri di selezione applicati dalla commissione di riparto dei finanziamenti.
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