Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 255/2005
Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. 255
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 255/2005
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. 255
## Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale
per gli studi storici e degli Istituti storici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , come modificato dall' articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002 , con il quale è stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999 , consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 , con il quale la citata misura di razionalizzazione è stata altresì applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici; Visto l' articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 , che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2005 del termine per l'emanazione del presente regolamento; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 , recante partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005; Ritenuto che il parere reso dal Consiglio di Stato in data 16 settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative al criterio di nomina previsto, formulando osservazioni relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro legittimità; Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto attuerebbero un procedimento di sostanziale cooptazione che non offre garanzie di quel pluralismo, presupposto dell'autonomia scientifica degli Istituti e condizione della libertà di ricerca, che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei criteri dei limiti di età e del mandato a termine rinnovabile una sola volta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Sulla proposta del ((Ministro della cultura)), di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Giunta storica nazionale - Funzioni e attività 1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale». 2. La Giunta storica nazionale coordina l'attività, e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: a) Istituto italiano per la storia antica; b) Istituto storico italiano per il medio evo; c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; d) Istituto per la storia del risorgimento italiano; e) Istituto italiano di numismatica; f) Domus Mazziniana. 3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare: a) coordina l'attività di ricerca degli Istituti storici; b) redige la bibliografia storica nazionale; c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comitè International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni; d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attività del C.I.S.H. e delle sue commissioni; e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete; f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia; g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia; h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal ((Ministero della cultura)) ; i) cura i rapporti con le deputazioni e società di storia patria; l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 .
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