Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 279/1992

Regolamento recante modificazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

Pubblicato: 09/05/1992 In vigore dal: 27/03/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 279

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 279/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 279 ## Regolamento recante modificazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 731 del codice della navigazione , come modificato dall' art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 ; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 , recante approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purchè almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni; b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;"; b) all'art. 42, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione."; c) all'art. 51, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;"; d) all'art. 60, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2› grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;"; e) all'art. 83, comma 3, le parole: "Le domande devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,"; f) all'allegato A, tabella di equiparazione I, Licenze e attestati, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera f), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la stessa disposizione di applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attività di volo;"; 2) alla lettera h), numero 1), le parole "in lingua inglese" sono sostituite dalle seguenti: "in lingua italiana o inglese;"; 3) alla lettera i), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purchè abbiano svolto la suindicata attività di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese."; 4) alla lettera q), numero 1), dopo le parole: "al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile" sono inserite le seguenti: "civile o militare"; 5) alla lettera r), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "civile o del titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle autorità militari italiane;"; 6) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: "s-bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica: 1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni dall'azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 29 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'ultimo comma all' art. 731 del codice della navigazione , aggiunto dall' art. 3 della legge n. 213/1983 : "Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ". - La legge n. 141/1963 reca: "Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero". In seguito le suddette denominazioni sono state modificate rispettivamente in "Ministero dei trasporti" ( legge 14 agosto 1974, n. 377, art. 13 ) e "Direzione generale dell'aviazione civile" ( legge 31 ottobre 1967, n. 1085, art. 1 ). - Il D.P.R. n. 566/1988 è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1989 . Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 9 del D.P.R. n. 566/1988 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 9 (Limite massimo di età). - 1. Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per: a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purchè almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni; b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico; c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori; d) istruttori di paracadutismo". - Il testo dell' art. 42 del D.P.R. n. 566/1988 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 42 (Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione). - 1. Il Ministero dei trasporti rilascia ai titolari di licenze aeronautiche, che svolgono attività di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i voli effettuati. 2. A richiesta degli interessati l'attività di volo è convalidata, con visto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, dall'ufficio controllo del traffico dell'aeroporto su cui è stato effettuato l'atterraggio, o dalla competente direzione di circoscrizione di aeroporto, sulla base dei dati forniti dagli organi preposti all'assistenza al volo. 3. L'attività di volo può essere anche convalidata dalle direzioni di circoscrizione di aeroporto sulla base dei dati risultanti dal quaderno tecnico di bordo e dalla dichiarazione specifica resa dal pilota interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 4. L'attività di volo dei titolari di licenze aeronautiche professionali, impiegati dalle imprese di navigazione aerea che effettuino i servizi di trasporto di linea, non di linea e di lavoro aereo, o dalle imprese di costruzioni aeronautiche, può essere convalidata sulla base della documentazione fornita dalle imprese medesime, purchè nel computo e nell'attribuzione del tempo di volo siano osservate le disposizioni del presente regolamento. 5. L'attività degli ispettori di volo ministeriali è convalidata dal competente ufficio centrale delle licenze ed abilitazioni aeronautiche, sulla base dei dati risultanti dal libretto di volo dell'interessato, confermati dal capo del servizio che ne ha disposto l'impiego. 6. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro operativo o d'addestramento, rilascia agli allievi il libretto di attestazione dell'istruzione, sul quale viene annotata, sotto la responsabilità del direttore della scuola, ovvero del centro, e del capo istruttore, che vi appongono entrambi il visto, l'attività d'addestramento svolta in conformità ai programmi ministeriali. 7. L'attività di addestramento in volo e l'annotazione degli esiti finali dei corsi e dei seminari di volo viene trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale di volo ed è convalidata dalla direzione di circoscrizione di aeroporto competente, sulla base dei dati annotati sul predetto libretto di attestazione dell'istruzione, provvedendo ad acquisire agli atti gli estratti del libretto di attestazione dell'istruzione. 8. L'attività aeroscolastica degli istruttori di volo e dei piloti incaricati di attività di istruzione e di controllo, può essere convalidata dalla direzione di circoscrizione di aeroporto competente anche sulla base della documentazione fornita dalle scuole di volo, dai centri operativi o d'addestramento presso cui i medesimi operano, con riferimento, ove ritenuto necessario, ai dati relativi alle ore di volo risultanti dal quaderno tecnico di bordo. 9. Alle imprese di navigazione aerea ed a quelle di costruzioni aeronautiche, alle scuole, ai centri operativi o di addestramento, è fatto obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, la documentazione attinente all'attività di volo e d'addestramento, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dei trasporti. 10. L'attività di volo non convalidata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se annotata sul libretto di volo, non è riconosciuta ai fini del conseguimento, mantenimento in corso di validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze e delle abilitazioni. 11. Non è prescritta convalida, ai sensi del presente articolo, per quella attività di volo per la quale l'Amministrazione provveda direttamente alla rilevazione elettronica dei dati. La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o di addestramento; tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione. 12. I modelli del libretto personale di volo, del libretto di attestazione dell'istruzione e del quaderno tecnico di bordo sono stabiliti dal Ministero dei trasporti". - Il testo dell' art. 51 del D.P.R. n. 566/1988 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 51 (Licenza di pilota commerciale di velivolo). - 1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonchè in quello di lavoro aereo, le funzioni di: 1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota; 2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto più di un pilota; c) esercitare le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale sul velivolo (IFR). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre: a) il diploma di scuola media superiore; b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo, oppure la licenza di pilota privato di velivolo; c) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (IFR); oppure: a) il diploma di scuola media superiore; b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo". - Il testo dell' art. 60 del D.P.R. n. 566/1988 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 60 (Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica). - 1. La licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica salvo quanto stabilito all'art. 5, autorizza il titolare a svolgere, come attività professionale: a) le funzioni connesse all'impiego di una stazione radio a terra, per i collegamenti con gli aeromobili in volo, della quale conosca il tipo di strumentazione e le relative procedure operative. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre: a) avere superato uno specifico corso di studi presso gli istituti tecnici aeronautici di Stato; oppure avere svolto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, le mansioni di controllore del traffico aereo presso i competenti organi civili o militari di assistenza al volo; oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2› grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aero club o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati; b) essere in possesso del certificato di radiotelefonista, di cui all'art. 341 del codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 , rilasciato dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e del diploma di scuola media superiore. 3. I programmi delle prove teorico-pratiche sono stabiliti dal Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero delle poste e telecomunicazioni". - Il testo dell' art. 83 del D.P.R. n. 566/1988 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 83 (Disposizione transitoria). - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni di volo o per servizi a terra, rilasciati dal Ministero dei trasporti, hanno diritto di ottenere le corrispondenti licenze, attestati e abilitazioni indicati nell'allegato A, tabelle di equiparazione I e II, purchè i titoli siano in corso di validità. 2. I requisiti richiesti per il rilascio dei titoli di cui al comma 1, devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza. 3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti. Trascorso tale termine, i titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni, che non abbiano presentato la prescritta domanda, decadono dai predetti titoli". - Il testo dell'allegato A, tabella di equiparazione I, Licenze e attestati, annesso al D.P.R. n. 566/1988 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: " a) Attestato di allievo pilota: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado; b) attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili: 1) al titolare dell'attestato rilasciato ai sensi della legge 2 marzo 1974, n. 72 ; c) licenza di pilota privato di velivolo: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado che abbia effettuato almeno 40 ore di attività di volo e superi un esame integrativo teorico/pratico stabilito dal Ministero dei trasporti; 2) al titolare del brevetto di pilota civile di secondo grado; d) licenza di pilota commerciale limitato di velivolo: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato complessivamente almeno 150 ore di volo su velivolo; e) licenza di pilota commerciale di velivolo; 1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato non meno di 200 ore su velivolo di cui almeno 150 in qualità di pilota responsabile e sia in possesso della qualificazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese; f) licenza di pilota di linea di velivolo: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese, ed abbia effettuato almeno 1.500 ore di volo totali, delle quali almeno 500 di volo IFR, come pilota responsabile (ovvero 1.000 come copilota), su velivoli per la cui condotta sia prescritto più di un pilota; la stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attività di volo; 2) ai piloti, già autorizzati a svolgere attività di collaudo di produzione e di sperimentazione, ai quali possa essere rilasciata l'abilitazione di collaudatore di produzione o sperimentatore; g) licenza di pilota privato di elicottero: 1) al titolare del brevetto di pilota privato di elicottero che abbia effettuato almeno 40 ore di volo su elicotteri; h) licenza di pilota commerciale di elicottero: 1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero che abbia effettuato non meno di 200 ore di volo su elicottero di cui almeno 150 in qualità di pilota responsabile e sia in possesso dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua italiana o inglese; i) licenza di pilota di linea di elicottero: 1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero, che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili in lingua inglese ed abbia effettuato 1.500 ore di volo totali, delle quali non meno di 1.000 su elicottero. L'attività di volo su elicottero dovrà comprendere: 300 ore da pilota responsabile; 100 ore di navigazione; 50 ore su plurimotori; 50 ore di volo strumentale ovvero IFR, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo o su allenatore strumentale; 50 ore di volo notturno, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo. La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purchè abbiano svolto la suindicata attività di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese; l) licenza di pilota di aliante; 1) al titolare del brevetto di pilota di aliante veleggiatore; m) licenza di pilota di pallone libero; 1) al titolare del brevetto di pilota di pallone libero; n) licenza di pilota di dirigibile; 1) al titolare del brevetto di pilota di dirigibile; o) licenza di navigatore: 1) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di seconda classe, che abbia superato un esame integrativo stabilito dal Ministero dei trasporti; 2) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di prima classe; p) licenza di tecnico di volo, con le relative abilitazioni: 1) al titolare del brevetto di motorista d'aeromobile che dimostri di aver svolto almeno 100 ore di volo nelle mansioni proprie del tecnico di volo e che sia in possesso della abilitazione alla radiotelefonia per aeromobile, in lingua inglese. L'abilitazione per tipo viene rilasciata previa dimostrazione dell'avvenuto addestramento presso un centro operativo o d'addestramento di una società di navigazione aerea, riconosciuto dal Ministero dei trasporti; q) licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione: 1) al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile civile o militare che dimostri di avere svolto per almeno cinque anni le mansioni proprie del tecnico di collaudo di produzione presso imprese di costruzioni aeronautiche o enti militari; r) licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione: 1) a coloro che dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni le relative mansioni presso un'impresa di costruzioni aeronautiche o enti militari e che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tale licenza ovvero del brevetto di motorista d'aeromobile civile o del titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle autorità militari italiane; s) licenza di paracadutista: 1) al titolare di brevetto di paracadutista rilasciato dall'Aero club d'Italia, dall'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) o da altra associazione paracadutistica riconosciuta dal Ministero dei trasporti; s-bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica: 1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno 5 anni dall'Azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS".

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