Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 305/2004

Approvazione di obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di I grado.

Pubblicato: 23/12/2004 In vigore dal: 14/10/2004 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2004, n. 305

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 305/2004 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2004, n. 305 ## Approvazione di obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di I grado. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121 , recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 , relativo all'esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e le successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera i); Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , ed in particolare gli allegati C e D; Vista l'Intesa del 26 maggio 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Decreta: Art. 1 1. Sono approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole secondarie di I grado statali e paritarie, di cui all'allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 312 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo della lettera i), comma 3, dell'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: a) - h) (Omissis); i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all' art. 7 della Costituzione ».

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