Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 318/1978

Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova.

Pubblicato: 04/07/1978 In vigore dal: 01/06/1978 Documento ufficiale

Quali sono i diritti di borsa dovuti alla Camera di Commercio di Genova per la quotazione dei titoli e come si calcolano?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 318/1978 stabilisce la tariffa dei diritti annui che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova deve riscuotere per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori. La normativa si applica a diversi categorie di titoli: alcuni (come titoli del debito pubblico, titoli delle aziende autonome dello Stato e titoli emessi da regioni, province e comuni) sono completamente esenti dal pagamento dei diritti; altri titoli (come quelli garantiti dallo Stato e le obbligazioni fondiarie ed edilizie) sono soggetti a un diritto fisso di 100.000 lire più un diritto proporzionale di 1.000 lire per ogni miliardo di capitale in circolazione. Il calcolo dei diritti si basa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando all'importo superiore al miliardo. Per le nuove ammissioni, il diritto relativo all'anno in corso viene calcolato in proporzione ai mesi rimanenti fino alla fine dell'anno, considerando sia il capitale da ammettere che quello già quotato.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 318

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 318/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 318 ## Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio e industria di Genova; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1115 , con i quali sono state apportate variazioni alla predetta tariffa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1969, n. 1233 , che prevede facilitazioni nei diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 799 del 14 dicembre 1976, con cui la camera di commercio , industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di, commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: a) Titoli del debito pubblico . .| Titoli delle aziende autonome| dello Stato . . . . . . . . .| Titoli emessi da regioni, pro- > Esenti vince e comuni. | Obbligazioni fondiarie ed edi-| lizie b) Titoli garantiti dallo Stato .| Diritto fisso lire Titoli assimilati o parificati| 100.000, diritto alle obbligazioni fondiarie| proporzionale L. ed edilizie . . . . . . . . . > 1.000 per ogni Titoli assimilati o parificati| miliardo di ca- alle cartelle di credito co-| pitale in circo- munale e provinciale . . . .| lazione L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.

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Il DPR 318/1978 è il riferimento normativo per i diritti di quotazione presso la borsa valori di Genova, disciplinando le tariffe applicate dalla Camera di Commercio su titoli del debito pubblico, obbligazioni fondiarie, cartelle di credito e titoli garantiti dallo Stato. Professionisti e società quotate lo consultano per comprendere le modalità di calcolo dei diritti annui, le esenzioni previste e le regole di proporzionalizzazione per le nuove ammissioni a quotazione.

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