Quali sono i diritti di borsa dovuti alla Camera di Commercio di Venezia per la quotazione dei titoli e come si calcolano?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 319/1978 stabilisce la tariffa dei diritti annuali che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia può riscuotere per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori. La norma si applica specificamente ai titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, escludendo invece quelli già esenti per legge. Il decreto prevede un regime differenziato: alcuni titoli (debito pubblico, titoli delle aziende autonome dello Stato, titoli emessi da regioni, province e comuni, nonché obbligazioni fondiarie ed edilizie) rimangono completamente esenti dal pagamento dei diritti; altri titoli garantiti dallo Stato e titoli assimilati alle obbligazioni fondiarie ed edilizie sono soggetti a un diritto fisso di 100.000 lire più un diritto proporzionale di 1.000 lire per ogni miliardo di capitale in circolazione. Il calcolo dei diritti si basa sul capitale nominale dei titoli quotati ufficialmente e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando all'importo superiore al miliardo; per le nuove ammissioni, l'importo viene calcolato in dodicesimi proporzionali ai mesi rimanenti dell'anno. I diritti devono essere corrisposti entro il mese di gennaio di ogni anno.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 319
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 319/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 319
## Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Venezia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Venezia con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043 , con il quale, nel modificare tale tariffa è stata confermata la predetta esenzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 227 , che prevede facilitazioni nei diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 102 del 9 febbraio 1977, con cui la camera di commercio , industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: a) Titoli del debito pubblico . .| Titoli delle aziende autonome| dello Stato . . . . . . . . .| Titoli emessi da regioni, pro- > Esenti vince e comuni. | Obbligazioni fondiarie ed edi-| lizie b) Titoli garantiti dallo Stato .| Diritto fisso lire Titoli assimilati o parificati| 100.000, diritto alle obbligazioni fondiarie| proporzionale L. ed edilizie . . . . . . . . . > 1.000 per ogni Titoli assimilati o parificati| miliardo di ca- alle cartelle di credito co-| pitale in circo- munale e provinciale . . . .| lazione L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione.
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Il DPR 319/1978 disciplina i diritti di quotazione presso la borsa valori di Venezia, interessando società quotate, emittenti di obbligazioni e titoli garantiti dallo Stato. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a costi di quotazione, titoli del debito pubblico, obbligazioni fondiarie ed edilizie, e per il calcolo proporzionale dei diritti di borsa in caso di nuove ammissioni a quotazione.
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