Quali sono i diritti di quotazione in borsa dovuti alla Camera di Commercio di Bologna secondo il DPR 320/1978 e come si calcolano?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 320/1978 stabilisce la tariffa dei diritti annuali che le società devono corrispondere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna per la quotazione dei titoli presso la locale borsa valori. La norma si applica specificamente ai titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, escludendo invece i titoli del debito pubblico, delle aziende autonome dello Stato e dei comuni, che rimangono esenti da diritti. Per i titoli garantiti dallo Stato e le obbligazioni fondiarie ed edilizie è previsto un diritto fisso di 100.000 lire, mentre per i titoli assimilati o parificati alle cartelle di credito comunale e provinciale si applica un diritto proporzionale di 1.000 lire per ogni miliardo di capitale in circolazione. Il calcolo dei diritti avviene annualmente entro gennaio, computando l'importo sul capitale nominale ufficialmente quotato e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento al miliardo superiore; per le nuove ammissioni, l'importo viene calcolato in dodicesimi proporzionali ai mesi rimanenti dell'anno.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 320
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 320/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 320
## Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Bologna.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Bologna con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1970, n. 152 , con il quale, confermando tale esenzione, sono state apportate variazioni alla tariffa suddetta e previste facilitazioni sui diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 280 del 21 dicembre 1976, con cui la camera di commercio , industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: a) Titoli del debito pubblico . .| Titoli delle aziende autonome| dello Stato . . . . . . . . .| Titoli emessi da regioni, pro- > Esenti vince e comuni. | Obbligazioni fondiarie ed edi-| lizie b) Titoli garantiti dallo Stato .| Diritto fisso lire Titoli assimilati o parificati| 100.000, diritto alle obbligazioni fondiarie| proporzionale L. ed edilizie . . . . . . . . . > 1.000 per ogni Titoli assimilati o parificati| miliardo di ca- alle cartelle di credito co-| pitale in circo- munale e provinciale . . . .| lazione L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 320/1978 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 320/1978 disciplina i diritti di borsa e le tariffe di quotazione presso la Camera di Commercio di Bologna, interessando società quotate, titoli obbligazionari, obbligazioni fondiarie ed edilizie e cartelle di credito. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per determinare i costi di quotazione, il calcolo proporzionale dei diritti per nuove ammissioni e le esenzioni previste per titoli pubblici e garantiti dallo Stato.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.