Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 3335/1952
Modificazioni al limite minimo di retribuzione di cui all'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la commisurazione dei contributi dovuti dalle aziende artigiane per gli apprendisti.
Qual è il limite minimo di retribuzione per gli apprendisti nel settore artigianale secondo il DPR 3335/1952?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 3335/1952 modifica il limite minimo di retribuzione degli apprendisti nel settore artigianale, riducendolo a 300 lire ai fini della commisurazione dei contributi dovuti dalle aziende artigiane. Questa norma si applica specificamente alle imprese artigiane che impiegano apprendisti e riguarda il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per questa categoria di lavoratori. La riduzione del limite minimo rappresenta una misura di alleggerimento contributivo per le piccole imprese artigiane, permettendo loro di calcolare i contributi su una base retributiva inferiore rispetto a quanto stabilito dalla legge 218/1952. Questo decreto era particolarmente rilevante nel contesto economico del dopoguerra, quando l'artigianato rappresentava un settore strategico per l'occupazione e la ricostruzione industriale italiana.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 3335
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3335/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 3335
## Modificazioni al limite minimo di retribuzione di cui all'art. 15,
comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la commisurazione
dei contributi dovuti dalle aziende artigiane per gli apprendisti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico Il limite minimo di retribuzione stabilito dall' art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , è ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 147. - PALLA
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Il DPR 3335/1952 è il riferimento normativo per il calcolo dei contributi previdenziali degli apprendisti nel settore artigianale, disciplinando il limite minimo di retribuzione ai fini della commisurazione dei contributi dovuti. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per questioni relative a contributi artigiani, obblighi previdenziali per apprendisti e agevolazioni contributive nel settore artigianale.
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