Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 360/1952

Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.

Pubblicato: 29/04/1952 In vigore dal: 10/04/1952 Documento ufficiale

Quali sono le misure dei contributi agricoli unificati stabilite per l'anno 1952 dal DPR 360/1952?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 360/1952 del 10 aprile 1952 determina l'importo dei contributi agricoli unificati dovuti per l'anno 1952. Si tratta di un provvedimento che riguarda gli obblighi contributivi a carico dei soggetti operanti nel settore agricolo, stabilendo le modalità di calcolo e applicazione di tali contributi. Il decreto rimanda alle norme già previste per l'anno 1951 (DPR 16/1951) e alla relativa tabella allegata, evitando così di ripetere integralmente la disciplina. In pratica, i contributi dovuti nel 1952 seguono lo stesso sistema e gli stessi importi dell'anno precedente, garantendo continuità normativa. Questo approccio era comune nei decreti annuali di determinazione dei contributi, permettendo alle aziende agricole di mantenere prevedibilità negli oneri contributivi e semplificando l'amministrazione fiscale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1952, n. 360

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 360/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1952, n. 360 ## Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16 ; Sentita la Commissione centrale di cui ai decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16 , ed in conformità alla tabella allegata allo stesso decreto.

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Il DPR 360/1952 è il riferimento normativo per i contributi agricoli unificati dell'anno 1952, disciplinando gli obblighi contributivi nel settore agricolo secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 2138/1938. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per determinare i contributi dovuti da imprenditori agricoli, aziende agricole e coltivatori diretti, in relazione alla previdenza sociale e agli oneri assistenziali.

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