Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 371/1958
Modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 371
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 371/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 371
## Modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 213 ; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304 ; Visto l' art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 ; Visto l' art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 ; Visto l' art. 1, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico Per il periodo di un anno a decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213 e 31 ottobre 1947, n. 1304 , e modificate dall' art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74 e dall' art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , sono aumentate dell'uno per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore. L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è interamente a carico dei datori di lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 47. - RELLEVA
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