Quale misura di contributo stabilisce il DPR 372/1958 per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a carico dei datori di lavoro?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 372/1958 modifica la percentuale del contributo integrativo che i datori di lavoro devono versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, fissandola al 2,60% della retribuzione dei lavoratori. Questa norma si applica a tutti i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria e riguarda il personale dipendente. Il contributo viene calcolato sulla base della retribuzione secondo le modalità previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e decorre dal primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore del decreto. Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, questa disposizione rappresenta un elemento rilevante nella determinazione dei costi del personale e degli oneri contributivi obbligatori, incidendo direttamente sulla gestione della busta paga e sulla contabilità aziendale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 372
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 372/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 372
## Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1378 ; Visti gli articoli 17, comma secondo , e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Visto l' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura del 2,60 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 39. - RELLEVA
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Il DPR 372/1958 è il riferimento normativo per la determinazione del contributo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, con particolare riguardo al calcolo della retribuzione imponibile e agli oneri contributivi. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per la corretta applicazione della percentuale contributiva nella gestione delle buste paga e nella contabilità dei costi del personale.
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