Quale misura di contributo stabilisce il DPR 373/1958 per i datori di lavoro verso la Cassa di integrazione guadagni degli operai industriali?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 373/1958 modifica la percentuale di contributo che i datori di lavoro devono versare alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, fissandola nello 0,70% della retribuzione corrisposta ai lavoratori. Questo contributo si applica a tutti i datori di lavoro del settore industriale ed è calcolato sulla base della retribuzione determinata secondo i criteri vigenti per il calcolo dei contributi per gli assegni familiari. La norma entra in vigore a partire dal primo periodo di paga successivo alla pubblicazione del decreto, rappresentando un aggiornamento della precedente disciplina. Per le aziende industriali, questo significa un obbligo contributivo specifico destinato a finanziare il sistema di integrazione salariale dei dipendenti operai, con una base di calcolo standardizzata e uniforme.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 373
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 373/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 373
## Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro
alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 13 e 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1129 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dello 0,70 per cento della retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 41. - RELLEVA
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Il DPR 373/1958 disciplina i contributi previdenziali e assistenziali per la Cassa integrazione guadagni, istituto fondamentale della previdenza complementare italiana. Commercialisti e responsabili del personale devono considerare questa aliquota contributiva (0,70%) nella gestione dei costi del lavoro, insieme ai contributi INPS ordinari, agli assegni familiari e alle altre forme di protezione sociale dei lavoratori dipendenti del settore industriale.
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