Quale misura di contributo stabilisce il DPR 374/1958 per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a carico dei datori di lavoro?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 374/1958 modifica la percentuale del contributo integrativo che i datori di lavoro devono versare per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, fissandola al 2,30% della retribuzione dei lavoratori. Questo decreto si applica a tutti i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione contro la tubercolosi e riguarda il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti. La norma prevede che il nuovo contributo decorra dal primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore del decreto, quindi rappresenta un aggiornamento della misura precedente. Per le aziende, questo significa che il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione secondo le modalità già previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e versato regolarmente alle casse di previdenza competenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 374
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 374/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 374
## Modificazione della misura del contributo, dovuto dai datori di
lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 , modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1917, n. 1378 ; Visti gli articoli 17, comma secondo , e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Visto l' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stabilito nella misura del 2,30 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 40. - RELLEVA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 374/1958 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 374/1958 è il riferimento normativo per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori contro la tubercolosi, disciplinando l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per determinare correttamente i contributi integrativi, la base imponibile della retribuzione e gli obblighi di versamento presso gli enti previdenziali. La norma si collega alla disciplina generale dei contributi sociali e della previdenza obbligatoria nel sistema italiano.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.