Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 415/1948

Misura e modalita' di riscossione del contributo dovuto per l'esercizio 1948 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.

Pubblicato: 12/05/1948 In vigore dal: 23/03/1948 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica 415/1948 riguardo ai contributi assicurativi per gli infortuni nelle miniere di zolfo siciliane?

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Il DPR 415/1948 disciplina la misura e le modalità di riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro relativi all'esercizio 1948 per i lavoratori impiegati nelle miniere di zolfo della Sicilia. Il decreto si applica ai datori di lavoro operanti nel settore estrattivo dello zolfo siciliano e riguarda l'obbligo di versamento dei premi assicurativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). In pratica, il decreto prorogava per l'anno 1948 le disposizioni già stabilite dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1314/1947, mantenendo invariate sia la tabella dei salari medi utilizzata per il calcolo delle indennità sia l'importo complessivo del contributo dovuto. Questo provvedimento rappresentava una continuità normativa nel primo anno di vigenza della Costituzione italiana, garantendo certezza nelle modalità di finanziamento della copertura assicurativa per i lavoratori del settore estrattivo siciliano.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1948, n. 415

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 415/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1948, n. 415 ## Misura e modalita' di riscossione del contributo dovuto per l'esercizio 1948 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , il regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , e il regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 , concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni; Visto il regio decreto 27 marzo 1933, n. 299 , recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527 , e del regio decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto l' art. 3 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 , concernente la unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro; Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1314 , col quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortuni agli operai delle solfare della Sicilia e ai loro aventi diritto, e la misura del contributo dovuto per l'esercizio 1947 all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni; Vista la I disposizione transitoria della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1314 , e relative alla misura e alla riscossione del contributo dovute per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, continuano ad avere vigore per l'esercizio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - PELLA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 214. - FRASCA

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Il decreto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la riscossione dei contributi previdenziali e il finanziamento dell'INAIL per il settore minerario. Professionisti che operano nel settore estrattivo e della previdenza sociale consultano questa normativa per comprendere gli obblighi contributivi, il calcolo dei premi assicurativi basati sui salari medi e le modalità di versamento all'Istituto nazionale di assicurazione.

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