Decreto del Presidente della Repubblica Contabilità

Decreto del Presidente della Repubblica 422/1972

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari.

Pubblicato: 16/08/1972 In vigore dal: 30/06/1972 Documento ufficiale

Qual è l'effetto principale del DPR 422/1972 sui limiti di somma previsti nella contabilità generale dello Stato?

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Il DPR 422/1972 provvede a un adeguamento generale dei limiti di somma originariamente fissati nella normativa sulla contabilità dello Stato, elevandoli di 240 volte rispetto ai valori precedenti. Questo decreto si applica ai limiti contenuti nel Regio Decreto 1923 n. 2440 (sulla contabilità generale dello Stato), nel relativo regolamento di esecuzione del 1924, e nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti del 1934. L'adeguamento riguarda tutte le disposizioni legislative e regolamentari correlate emanate prima del 10 giugno 1940, interessando quindi l'intera amministrazione dello Stato nella gestione del patrimonio e della contabilità pubblica. Il decreto rappresenta un intervento di rivalutazione monetaria necessario per adattare i vecchi limiti all'inflazione e alle mutate condizioni economiche, mantenendo tuttavia salve le disposizioni che avevano già previsto aumenti superiori a quello indicato e i limiti di spesa dei provvedimenti delegati successivi.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 422

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 422/1972 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 422 ## Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall' art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936 , concernente l'adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e nell'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti; Ritenuta la necessità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, ad un ulteriore adeguamento dei suddetti limiti di somma; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all' art. 21 della legge 28 ottobre 1970; n. 775 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , nonchè nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 . Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940. Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata. Restano altresì fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell' art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1972 LEONE ANDREOTTI - GAVA - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 122. - VALENTINI

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