Quali sono i diritti di quotazione annuali dovuti alla Camera di Commercio di Milano per i titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la borsa valori?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 474/1978 stabilisce la tariffa dei diritti annuali che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano può riscuotere per la quotazione ufficiale di determinati titoli presso la locale borsa valori. La norma si applica specificamente ai titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, escludendo quelli già soggetti a precedenti tariffe. I diritti sono articolati in due categorie: la prima comprende titoli del debito pubblico, titoli di aziende autonome dello Stato, titoli di regioni, province e comuni, e obbligazioni fondiarie ed edilizie, per i quali è previsto un diritto fisso di 100.000 lire; la seconda categoria riguarda titoli garantiti dallo Stato e titoli assimilati alle obbligazioni fondiarie, per i quali si applica un diritto proporzionale di 1.000 lire per ogni miliardo di capitale in circolazione. L'ammontare complessivo dei diritti deve essere corrisposto entro gennaio di ogni anno, calcolato sul capitale nominale dei titoli quotati ufficialmente e in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento al miliardo superiore. Questa tariffa rappresenta una fonte di finanziamento per la Camera di Commercio milanese e disciplina gli obblighi economici degli emittenti di titoli quotati.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. 474
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 474/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. 474
## Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio di Milano, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il regio decreto 11 maggio 1922, n. 711 , con il quale nel modificare tale tariffa è stata confermata la predetta esenzione; Vista la deliberazione n. 24 del 10 gennaio 1977, con cui la camera di commercio , industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: a) titoli del debito pubblico | titoli delle aziende autono- | me dello Stato | titoli emessi da regioni, > esenti province e comuni | obbligazioni fondiarie ed | edilizie | b) titoli garantiti dallo Stato | titoli assimilati o parifi- | diritto fisso lire 100.000 cati alle obbligazioni fon- | diritto proporzionale diarie ed edilizie > L. 1.000 per ogni L. 1.000 titoli assimilati o parifi- | per capitale in circola- cati alle cartelle di cre- | zione dito comunale e provinciale | L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1978 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1978 Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 137
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Il DPR 474/1978 disciplina i diritti di borsa e le tariffe di quotazione presso la Camera di Commercio di Milano, interessando emittenti di titoli del debito pubblico, obbligazioni fondiarie, cartelle di credito e titoli garantiti dallo Stato. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per determinare i costi di quotazione ufficiale, le modalità di calcolo proporzionale sul capitale in circolazione e gli obblighi di versamento entro gennaio di ogni esercizio.
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